Intermediazione di strumenti derivati: la banca deve comunicare tempestivamente al cliente le variazioni del capitale posto a garanzia dell'esecuzione delle operazioni
giovedì 22 febbraio 2018 - 16:35
Nella intermediazione di strumenti derivati, la banca deve comunicare tempestivamente al cliente le variazioni del capitale posto a garanzia dell'esecuzione delle operazioni. L'obbligo di informazione sulle perdite uguali o superiori al 50% - previsto dal regolamento Consob (11522/98) -, infatti, è parametrato sulle giacenze di conto soltanto se il nuovo saldo è stato comunicato. Non basta pertanto il solo fatto oggettivo delle perdite o degli incrementi ma, di ogni variazione che alzi la soglia dell'obbligo di comunicazione per perdite future, deve essere dato avviso all'investitore» Viceversa il capitale di riferimento resta quello originariamente determinato o comunque quello comunicato per ultimo e la banca può trovarsi in difetto rispetto agli obblighi informativi dovuti al cliente.
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giovedì 22 febbraio 2018 - 16:34
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l'attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava l'impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 17163/2018 della Suprema Corte di cassazione.